Alcune questioni esigono una chiarezza inequivocabile sin dal principio. Come dire che è necessario fissare subito il punto di vista dal quale si muove e le condizioni che non sono negoziabili per evitare zone d’ombra, dubbi e incrinature concettuali. Il contrasto alla criminalità mafiosa – anche se sarebbe più corretto parlare di contrasto alla criminalità organizzata, per inserire nel discorso tutti gli aggregati che possiedono connotati di elevata pericolosità e che perciò meritano una reazione intransigente – è uno dei temi sui quali non sono ammesse posizioni equivoche: lo Stato ha l’obbligo di allestire congegni giuridici precisi e implacabili, senza rinunciare a nessuno degli strumenti che la scienza giuridica e l’evoluzione tecnologica consentono di elaborare.
Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023
E così deve essere su ogni versante: nel campo del diritto penale le norme devono essere puntuali nel delineare le condotte incriminate e severe nel comminare le pene; nel campo del diritto processuale le norme devono essere progettate in modo tale da consentire all’autorità giudiziaria di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono all’accertamento della verità; nel campo del diritto penitenziario, infine, le norme devono assicurare che l’esecuzione sia coerente attuazione di quanto stabilito nei provvedimenti di condanna e che in carcere non si verifichino intollerabili situazioni di impunità.
Giustizia, non vendetta
Un’impostazione rigorosa che, tuttavia, non può spingersi oltre il perimetro tracciato dalla Costituzione ed esige perciò di ricercare sempre un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco. Questo per evitare che l’attività di repressione del crimine e il carcere si trasformino in vendetta brutale e che la spada della giustizia si trasformi in una clava primordiale.
È in questa cornice che deve essere collocato il dibattito sulla recente riforma dell’ordinamento penitenziario e, in particolare, della disciplina che prevede un differente e più afflittivo trattamento per alcune categorie di detenuti, selezionati sulla base dei reati commessi.
Il carcere e i diritti
La costruzione di questo «doppio binario» è senz’altro giustificata dalla consapevolezza che l’appartenenza a particolari aggregati criminali acuisce la pericolosità del detenuto, che deve perciò essere fronteggiata con misure più incisive, tese a spezzare i legami con l’organizzazione di provenienza. E, allo stesso fine, questo obiettivo è perseguito stimolando il condannato a recidere tali legami premiando la collaborazione con la giustizia attraverso l’accesso a benefici e misure alternative, che sarebbe altrimenti precluso. Un meccanismo di eccezionale efficacia che, tuttavia, è stato oggetto di serrate critiche e di pesanti censure da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, che hanno ravvisato una violazione dei diritti fondamentali. L’istituto, infatti, dà prevalenza alle…