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Caso Almasri: il Ministro delle Giustizia può sindacare il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale?

by Daniele Trabucco
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Roma, 12 feb – In data 5 febbraio 2025 i Ministri dell’Interno e della Giustizia hanno reso la loro informativa davanti alle due Camere in merito alla vicenda della scarcerazione e del rimpatrio del cittadino libico Almasri, fermato dalla polizia di Torino a seguito della richiesta di mandato di arresto emessa a maggioranza (due giudici su tre) da parte della Corte penale internazionale che ha sede all’Aja, in Olanda.

Le perplessità su ricostruzione e interpretazione

Ora, nonostante l’assenza in Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, che, in ragione del suo ruolo di direzione della politica generale del Governo ai sensi dell’art. 95 della Costituzione vigente, avrebbe dovuto partecipare tanto per rispetto verso la sua maggioranza (composta da una serie di esponenti che ripetono a pappagallo “Giorgia non è ricattabile”), quanto nei confronti dell’opposizione (che urla e sbraita), molte perplessitá suscitano non solo la ricostruzione dei fatti da parte del Ministro della Giustizia pro tempore, dott. Carlo Nordio (un grande magistrato), ma anche la sua interpretazione delle disposizioni normative coinvolte.

In particolare, il titolare del Dicastero di via Arenula ha dichiarato che, una volta ricevuti gli atti della richiesta di arresto, aveva rilevato vizi di legittimitá, nutrendo forti perplessitá sulla coerenza argomentativa della Corte penale internazionale. Nordio ha fatto leva sull’art. 2 della legge ordinaria dello Stato n. 237/2012 (contenente norme di adeguamento allo Statuto di Roma, ovvero il Trattato multilaterale istitutivo della CPI) il quale gli attribuisce la facoltá (a suo avviso rivelatrice della natura politica dell’atto) di concordare la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni e con altri organi dello Stato.

Tuttavia, diversamente da quanto avviene in materia di estradizione, l’art. 59 dello Statuto di Roma, che l’Italia ha recepito con legge formale 12 luglio 1999, n. 232, esclude in modo categorico la sindacabilitá dei presupposti probatori e cautelari delle richieste di arresto provenienti dalla Corte dell’Aja.

Il caso Almasri e la sovranità giurisdizionale

Ci troviamo in un ambito molto diverso da quello dell’estradizione e, dunque, vige il principio per cui lex specialis derogat legi generali. Mentre, infatti, quest’ultima attiene al rapporto tra Stati sovrani, la funzione della Corte penale internazionale è tale perchè, volenti o nolenti, il nostro Paese ha ceduto in parte la propria sovranitá giurisdizionale in relazione ad alcuni gravissimi reati (crimini contro l’umanitá etc.). La facoltá cui si appella il Ministro della Giustizia è riconosciuta in relazione alle diverse forme di cooperazioni con altri uffici elencate nell’art. 93 dello Statuto, ma non giunge al punto di consentire un sindacato politico in merito alle richieste della Corte o di avventurarsi, come ha fatto, su un probabile difetto di motivazione (che, peraltro, non sussiste).

Ecco perchè l’art. 4 della legge n. 237/2012 sopra citata prevede che, una volta inoltrata la richiesta di arresto, il Ministro vi debba dare corso. Infine, priva di fondamento risulta l’affermazione di Nordio laddove sostiene di non essere un mero “passacarte”. Basterebbe leggere con attenzione gli articoli 87, 91 e 92 dello Statuto di Roma in base ai quali sono prescritte precise modalitá di presentazione della richiesta di arresto (per iscritto, con i dati segnaletici della persona ricercata etc.). Pertanto, se rilievi si possono muovere, è su questi che deve concentrarsi il Ministro della Giustizia.

La magistratura e gli altri problemi del Governo

In conclusione, il Governo Meloni sta utilizzando la questione della magistratura politicizzata (significative, in questo senso, le dichiarazioni di Nordio sulla volontá di portare a termine la riforma della separazione delle carriere che non risolverá alcunchè) per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da altri problemi (anche nell’ultimo trimestre del 2024 il Pil è rimasto fermo e nell’intero 2024 è aumentato solo dello 0,5%, ossia la metá rispetto alle previsioni dell’Esecutivo). Non si sta affatto negando che una parte rumorosa della magistratura abbia utilizzato e utilizzi le inchieste per finalitá politiche, ma questo non puó legittimare quanto accaduto in relazione alla vicenda Almasri. Si abbia il coraggio, allora, di avviare la procedura di recesso dallo Statuto di Roma.

Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

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