Roma, 14 lug — Una decisione clamorosa che potrebbe aprire la strada a centinaia di ricorsi simili in tutto il Paese: una psicologa toscana sospesa dall’ordine professionale perché rifiutava il vaccino anti-Covid verrà riammessa all’esercizio della propria professione con un provvedimento d’urgenza del tribunale civile di Firenze. Motivazioni? La professionista, si legge nelle carte, non può «essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna, alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute».
Rifiuta il vaccino, la giudice la reintegra. Le motivazioni
Secondo quanto stabilito dalla giudice la psicologa sarà quindi riammessa al lavoro «alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». La decisione è motivata dal fatto che «a tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi», recita il provvedimento. Inoltre, ha scritto la giudice, «la sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro».
Il vaccino non impedisce i contagi
Nel provvedimento di revoca della sospensione vengono inoltre annotate alcune osservazioni sulla limitata efficacia del «trattamento iniettivo contro la Sars Covid». Se con la vaccinazione obbligatoria negli ambienti sanitari il ministero si era prefissato lo scopo primario di impedire la diffusione della malattia e lavorare «in sicurezza», i dati diffusi delle stesse Aifa e Iss confermano che si tratta di «uno scopo irraggiungibile». Lo indicano i dati che «riportano un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi».
Farmaco coperto da segreto industriale
Nella motivazione la giudice menziona inoltre l’articolo 32 della Costituzione che «dopo l’esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il consenso libero e informato». il quale non è ipotizzabile «allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto ‘militare’».
L’Ordine degli psicologi ha promesso battaglia annunciando di volersi opporre al provvedimento e difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, «nel rispetto della legge e a tutela della Salute della comunità. Non accetteremo ob torto collo questo provvedimento», hanno fatto sapere dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.
Cristina Gauri
1 commento
Un giudice non invasivo? Grande è dir poco.