Roma, 5 mar – La Cassazione ha condannato un medico di base al mantenimento del bambino di una sua paziente. Ma niente a che fare con una presunta paternità: l’uomo è stato infatti citato in tribunale “per danni da nascita indesiderata per aver prescritto un farmaco non adatto alla contraccezione”. In sostanza, ha somministrato un medicinale contraccettivo non efficiente e il risultato è stato una gravidanza non prevista. E adesso i giudici del terzo grado lo ritengono a tutto tondo responsabile economico del nascituro: quindi dovrà provvedere al “risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per mantenimento del minore nella misura di 116.237 euro”.
La paziente si era rivolta, come d’abitudine, al medico di base per chiedere la ricetta di un anticoncezionale: “la sua situazione familiare e patrimoniale”, stando alle parole della donna, non le rendeva possibile portare avanti una gravidanza, tantomeno l‘impegno di un figlio, avendo il compagno aveva seri problemi di salute e bisogno di cure. Ma poi l’amara sorpresa: il cerotto “anticoncenzionale” prescrittole dal medico di fiducia non la esenta dai rischi. La signora rimane incinta. Alla Asl le spiegano che il cerotto che aveva utilizzato sicura di non incappare in gravidanze indesiderate era invece “un farmaco per la terapia ormonale delle donne in menopausa”.
Da prassi, il medico ha chiamato in causa per il risarcimento la sua compagnia assicuratrice allo scopo di fronte alle spese di mantenimento. Questa sua richiesta è stata respinta dal tribunale e, successivamente, anche dalla Corte di Appello. Tuttavia, una volta riesaminata la sentenza in base alla decisione della cassazione tale istanza è poi stata accolta.
Ilaria Paoletti
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