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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il negazionismo (del genocidio armeno) non può essere perseguito

by La Redazione
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negazionismo Corte Europea dei Diritti dell’UomoRoma, 1 nov – Lo scorso 15 ottobre, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sebbene non all’unanimità, si è pronunciata definitivamente sul noto caso Perinçek, statuendo importanti principi in merito al bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l’esigenza di reprimere il negazionismo di crimini di genocidio.

La sentenza ha un’importanza fondamentale e rischia di creare non pochi problemi e scontri istituzionali, sia in Italia che in Europa. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia che la Camera ha approvato con modificazioni il disegno di legge sull’introduzione del reato di negazionismo, rispedendolo così al Senato, che aveva già votato a favore, per l’approvazione delle modifiche apportate. L’iter parlamentare, quindi, dovrebbe concludersi a breve. La punizione del “negazionismo”, criticata da diversi fronti, sia a livello politico che giuridico, è figlia di un atto normativo dell’Unione Europea, ossia la decisione quadro 2008/913/GAI, con la quale, al fine di uniformare i sistemi penali degli Stati membri, si impone di introdurre delle sanzioni per reprimere il negazionismo di crimini di genocidio. Senonchè, la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, organo di per sé estraneo all’Unione Europea, benché con essa estremamente collegato, sembra porsi in contrasto con lo spirito della normativa europea, rischiando di creare un importante scontro istituzionale.

Ripercorriamo brevemente i fatti che hanno portato ad una pronuncia così controversa. Perinçek, politico svizzero di origini turche, era stato condannato in via definitiva, secondo le leggi del paese elvetico, per aver negato pubblicamente che il massacro protratto ai danni del popolo armeno da parte dell’allora impero ottomano possa considerarsi un vero e proprio genocidio. Pur riconoscendo le sofferenze del popolo armeno e l’uccisione di molti suoi appartenenti, Perinçek sostiene, sulla base di giustificazioni di carattere storico, che non possa trattarsi di genocidio, nel senso di un programmato e predeterminato piano di sterminio. A suo dire, la qualificazione in tal senso dei fatti avvenuti in Turchia a partire dal 1915 costituirebbe una “menzogna internazionale” architettata dagli stati europei e dalla Russia zarista per destabilizzare il vecchio impero ottomano.

Al di là del giudizio sulle tesi di Perinçek, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto prevalente il diritto alla libertà di espressione rispetto a quello alla dignità delle vittime di genocidio. Non è questa la sede per analizzare la sentenza in ogni suo punto. Tuttavia va evidenziato come la Corte, pur ammettendo che la legge possa prevedere delle deroghe alla libertà di espressione, giustificate da interessi ritenuti prevalenti (ed uno di questi è proprio, a suo dire, il rispetto della dignità delle vittime di genocidio), abbia ritenuto la repressione penale delle affermazioni di Perinçek eccessiva, poiché non necessaria in una società democratica, anche in considerazione del fatto che lo stesso si è limitato a negare il genocidio, e non a giustificarlo. Oltre a ciò, la Corte ha considerato anche il contesto e le circostanze in cui sono state espresse le affermazioni in questione, non essendovi né odio né incitazioni di alcun tipo, provenendo le stesse da un politico laureato in giurisprudenza. Pertanto, nel caso concreto, la repressione penale a livello astratto del negazionismo è stata giudicata in  contrasto con il diritto alla libertà di espressione, così come sancito dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ecco perché, allora, la decisione della Corte di Strasburgo si pone in contrasto, oltre che con la politica dell’Unione Europea, anche con altre sue precedenti sentenze. In passato, infatti, la Corte, con riferimento all’Olocausto, ha sempre sostenuto la legittimità dell’incriminazione del negazionismo del genocidio ebraico. Va comunque notato che la Corte ha sostenuto ciò, non solo sulla base delle differenze a livello temporale e geografico tra le due tragedie, ma anche in relazione al fatto che in questi altri casi ha ravvisato finalità diverse da quelle della ricerca storica. Il rischio è che, così facendo, si creino genocidi di serie A e genocidi di serie B. Al di là dell’impatto che la pronuncia sul caso Perinçek possa avere, sia rispetto alle precedenti sentenze della Corte sull’Olocausto, che rispetto all’ordinamento dell’Unione Europea e all’approvazione in Italia del disegno di legge sul reato di negazionismo, i dubbi e le perplessità sono sempre le stesse. Del resto, come si è accennato, la decisione in commento non è stata presa all’unanimità in quanto alcuni giudici hanno criticato i criteri utilizzati. D’altronde, fino a che punto si può derogare alla libertà di espressione e ricerca storica (anche qualora sia lesiva della sensibilità di altre persone)? Quando può parlarsi di negazionismo? Ci deve essere anche una sorta di giustificazionismo? Lo è anche il revisionismo, ossia l’accettare solo parzialmente la cosiddetta verità ufficiale? Quand’è che un evento può essere qualificato come genocidio, la cui negazione è da considerarsi reato, e quando no? Occorrerà quindi pesare il numero e il tipo di morti sulla bilancia della giustizia? Ma soprattutto, è proprio la sanzione penale il rimedio adatto?

Società degli Scudi

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1 commento

Sal Taurasco 1 Novembre 2015 - 7:28

Semplicemente gli altri popoli non hanno una lobby che controlla i sistemi finaziari-bancari-mediatici. Nessuno farà filmetti hollywoodiani strappa lacrime, d’altronde c’è da incolpare i cattivi europei bianchi. Gli altri, come sta scritto nel loro libro, sono miseri gojm

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