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Dopo la legge Cirinnà la lobby gay prepara la battaglia per le adozioni

by Emmanuel Raffaele
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Schermata 2016-05-25 alle 16.27.21Roma, 25 mag – Lo scorso 11 maggio è stata approvata in via definitiva la legge Cirinnà sulle cosiddette unioni civili tra persone dello stesso sesso. Eppure, per le sigle legate al mondo lgbt non sembra ancora abbastanza. Dunque, le ritroveremo ancora, il prossimo 11 giugno, a sfilare per le vie di Roma, con il consueto stile da parata carnevalesca tipica dei “gay pride”. Ma, prima di provare a capire cosa potrebbero volere ancora, sembra inevitabile sottolineare le contraddizioni di un mondo, che si ostina a proporsi come alternativo ed anticonformista attraverso le mascherate di un evento il quale, però, è diventato ormai il triste tentativo di dissimulare il grigiore di chi, nei fatti, ha ineluttabilmente virato sul linguaggio del tutto “tradizionale” della famiglia, dei figli e…delle ‘carte bollate’. Una farsa che comincia a stancare anche loro ma tant’è: il “gay pride” è questo, seppur andrebbe forse archiviata, quanto meno, la sua dimensione ‘politica’: si preserverebbe un’identità nella sua originalità ed, al tempo stesso, si riuscirebbe a parlare di più delle cose concrete con chi ne ha le capacità. Molto probabilmente ne sarebbe venuta fuori una legge migliore. Se un dialogo, infatti, andava e va cercato con il mondo dell’omosessualità, non è certamente il mondo che fa partire i boicottaggi contro la Barilla se si schiera con la famiglia tradizionale o che taccia di omofobia chiunque non assecondi ogni loro richiesta. Ci siamo già occupati criticamente della versione iniziale del ddl Cirinnà (https://www.ilprimatonazionale.it//cronaca/ddl-cirinna-unioni-civili-matrimonio-39077/), che nel frattempo veniva fatta a pezzi, e vi abbiamo anche spiegato perché la legge venuta fuori, al di là dei tecnicismi, non era ricevibile (https://www.ilprimatonazionale.it//politica/legge-cirinna-44936/).

Abbiamo assistito alle dichiarazioni folli di questo mondo pronto a dire che quello dei genitori è soltanto uno “stereotipo” e quello della madre un semplice “concetto antropologico”. Ma oggi, anche a fronte delle posizioni di questi movimenti, corre l’obbligo di approfondire la legge e far notare che si è ceduto praticamente su tutti i fronti (eccetto, in parte, la questione adozioni). Non si chiamano così, ma di fatto oggi in Italia esistono i ‘matrimoni’ tra persone dello stesso sesso, che sono cosa ben diversa da un riconoscimento dei diritti delle coppie gay ed una loro regolamentazione. Lo anticipavamo già in riferimento al testo originario, possiamo ribadirlo sulla base del maxi-emendamento introdotto e che lo ha riscritto. A confermarlo, peraltro, è oggi anche un approfondimento disponibile nella guida giuridica ad hoc pubblicata dal quotidiano Italia Oggi. “Vengono descritte come formazioni sociali e incasellate sotto l’articolo 2 della Costituzione, si dice, per non equipararle alla famiglia, disciplinata dall’articolo 29. Il problema”, spiega Antonio Ciccia Messina nell’intervento introduttivo, “è che la stessa famiglia è una formazione sociale e, quindi, si tratta di una questione puramente nominalistica”. Si parla esplicitamente di concordare la “vita familiare” – prosegue -, i partner possono assumere lo stesso cognome, “si applicano le disposizioni sulle successioni legittime, sulla tutela dei legittimari, sui patti di famiglia e sulle pensioni di reversibilità”, “hanno uno specifico atto costitutivo e cioè la dichiarazione in comune di fronte all’ufficiale dello stato civile” e “come nel matrimonio, prevede una regolamentazione quadro, in cui trovano posto l’obbligo di assistenza morale, materiale e coabitazione e l’obbligo di compartecipare ai bisogni comuni in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro”.

“Certo”, conclude, “manca l’obbligo reciproco alla fedeltà, ma pare davvero troppo poco per distinguere l’unione dal matrimonio”. Se è possibile, insomma, il maxi-emendamento è stato capace di peggiorare un disegno di legge che avevamo già criticato per questa ragione, al di là della presenza esplicita delle adozioni. Le modifiche alla legge, infatti, ne hanno stravolto l’impostazione così che le unioni civili, che almeno concettualmente avrebbero dovuto costituire un’alternativa al matrimonio valida sia per eterosessuali che per omosessuali, attualmente, invece, sono esattamente il matrimonio fatto apposta per i gay. Il nuovo impianto della legge, infatti, introduce una disciplina specifica per le convivenze, con un’impostazione più debole rispetto alle unioni civili come erano state inizialmente concepite e che ora, più o meno in quella forma, vengono invece riservate esclusivamente agli omosessuali. Se qualcuno volesse lamentarsi di questa legge, dunque, non dovrebbero certo essere loro, ma le coppie eterosessuali che hanno a disposizione, per così dire, una opzione in meno rispetto alle coppie gay. “L’unione civile è costruita sul modello della famiglia, la convivenza di fatto è invece la so13281761_10210006808633120_557560995_nmma di due persone che non costituiscono una nuova identità. Se le unioni civili somigliano a un matrimonio, le convivenze sono assimilabili ad una unione provvisoria” (Messina). Per la convivenza di fatto è sufficiente una dichiarazione anagrafica, la questione del cognome non è disciplinata, non c’è obbligo di coabitazione, né di contribuzione ai bisogni comuni ed una disciplina minima dei rapporti patrimoniali – regolati da contratti di convivenza facoltativi di natura privatistica – e dell’assegno di mantenimento, mentre lo scioglimento è unilaterale.

“Non configurano un nucleo unitario, poiché la legge si limita ad elencare alcune prerogative”, chiarisce ancora Messina. Una soluzione che sarebbe stata probabilmente ottimale per distinguere il matrimonio e la famiglia dalle unioni omosessuali, pur garantendo ampi diritti, se non fosse che, invece, si è preferito dare alle coppie gay qualcosa di più, il matrimonio appunto, in una forma ancora più esplicita di quella inizialmente proposta. Esempio lampante di questa specifica volontà, al di là dell’evidenza giuridica delle disposizioni, è il comma 27 della legge: “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In pratica, il matrimonio diventa automaticamente unione civile se marito o moglie cambiano sesso. Più chiaro di così! L’unico ostacolo da superare, insomma, è quello costituito dal parere della Consulta che, giustamente, per il matrimonio “ha sempre ritenuto necessaria la diversità di sesso dei coniugi”. Superato questo piccolo scoglio, è chiaro che non ci sarà più neanche la questione nominalistica di mezzo e finirebbe per crollare ogni ostacolo alle adozioni. Peraltro, nonostante le adozioni non siano esplicitamente accolte dal nuovo testo, Messina fa notare: “sul punto la legge è fumosa. Da un lato esclude l’automatica estensione alle parti dell’unione civile la legge sulle adozioni (184/1983), ma contemporaneamente dichiara fermo quanto consentito dalla stessa legge. E allora va valutato in particolare se, alla stregua della stessa legge, non sia già oggi ammessa (quale adozione in casi speciali) la cosiddetta stepchild adoption, senza bisogno di una norma ad hoc dalle legge. Sono i lavori parlamentari a ricordare, in proposito, la decisione del tribunale per i minorenni di Roma (sentenza 30/07/2014, n. 229), con la quale, a legislazione vigente, il giudice ha riconosciuto, ai sensi dell’articolo 44 della legge 184/1983, l’adozione, da parte di una coppia di donne omosessuali, di una bambina, figlia biologica di una di loro. Quindi la vera notizia sarebbe non la mancata espressione prevista della adozione, quanto, alcontrario, il mancato divieto”.

Tornando alle convivenze, che abbiamo definito come un modello che avrebbe potuto esser sufficiente e valido sia per il mondo etero che gay (premesso che invece le unioni civili sono in tutto equiparate al matrimonio) i diritti dei partner, in questo caso, sono definiti ‘minimali’. Diritto di visita per quanto riguarda l’ordinamento penitenziario, diritti in tema di sanità, come per la donazione degli organi o le informazioni sanitarie e l’assistenza, diritto di abitare nella stessa casa in caso di morte del proprietario, diritto di succedere nel contratto di locazione, la preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, diritti in ordine all’impresa familiare, oltre alla possibilità accennata pocanzi di sottoscrivere un contratto di convivenza per regolare gli aspetti patrimoniali. Attraverso questo istituto, quindi, è possibile comunque accordarsi sulle modalità di contribuzione, eventuale mantenimento dei figli e persino introdurre il regime di comunione dei beni tipico del matrimonio, mentre lascia al testamento la disciplina delle successioni.  Chiarite brevemente, dunque, le ragioni ‘tecniche’ del disastro Cirinnà, di male in peggio dal ddl all’approvazione finale, rimangono solo alcune considerazioni conclusive. Innanzitutto, questa: stare dalla parte di 28469506-man-hands-patterned-as-the-rainbow-flag-forming-a-heart-symbolizing-gay-love-Stock-Photochi ha voluto queste legge era oggettivamente impensabile, ma anche stare dalla parte di chi ha invocato l’inferno per il demoniaco legislatore distruttore della ‘famiglia cristiana’ poteva costituire senz’altro motivo d’imbarazzo ma, strategicamente e con i dovuti distinguo, non c’era forse nient’altro da fare, considerando gli obiettivi finali della lobby gay. Quanto all’obbligo di fedeltà mancato, si tratta di una scelta peculiare del tutto immotivata: come abbiamo visto, non è questo che permette di distinguere l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed il matrimonio. Un’altra furbata ma poco riuscita, dal momento che nessuno ha, ovviamente, apprezzato poiché semplicemente non ha alcun senso.

Quanto alle adozioni, Silvia Veronesi ricorda che nell’art. 44 co. 1 della legge sulle adozioni, all’esempio classico di adozione in seguito a stato di abbandono del minore riservato ai coniugi, si aggiunge l’eccezione costituita da “casi volti a rispettare vincoli affettivi e relazionali preesistenti o a risolvere situazioni personali nelle quali l’interesse del minore a un’idonea collocazione familiare deve prevalere e finalizzati in sostanza all’instaurazione di vincoli giuridici significativi tra il minore e chi di lui stabilmente si occupa” (Corte d’appello di Roma). “In questi casi”, spiega Veronesi, “l’adozione è consentita anche alle persone non coniugate e alla persona singola”. Tanto più che – aggiunge – la Cassazione, nel respingere il ricorso di un uomo, ha stabilito che “non è sufficiente asserire che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, ma occorre dimostrare le presunte ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, allegando certezze scientifiche o dati di esperienza”. Nel merito del dibattito sulle adozioni, dunque, bisogna far attenzione a non limitarsi agli slogan. E’ fuor di dubbio che occorre opporsi alle adozioni classiche da parte delle coppie omosessuali. Questa, che è ormai la battaglia principale rimasta da combattere alla lobby gay, deve anzi costituire in parallelo una linea di confine che non bisogna permettere si varchi poiché, questo si, segnerebbe il punto di non ritorno di un cambiamento nel modello di famiglia inaccettabile ed epocale.

L’adozione non può diventare il metodo standard per le coppie omosessuali per avere dei figli che altrimenti non potrebbero avere. Tanto meno si può consentire che lo diventino metodi ancora più squallidi come l’utero in affitto e roba simile. Sarebbe invece opportuno lasciare che sia un approccio giurisprudenziale a valutare, caso per caso, l’opportunità che un minore venga normalmente dato in affidamento al genitore con figli propri che è parte di una coppia omosessuale oppure, qualora non ci siano ragioni dimostrabili ad impedirlo ed in via quindi eccezionale, anche al suo partner (ipotizziamo il caso di scomparsa o altro) non in quanto tale ma in quanto persona a cui il bambino è affettivamente legato e che si prende cura di lui, come potrebbe esserlo un parente o una persona vicina al genitore. Infine, vale la pena evidenziare la visione semplicistica o strumentale di chi parla delle leggi sui “matrimoni gay” col tono dell’ “amore che trionfa”, dal momento che le reali aspirazioni in gioco non hanno nulla a che fare con un sentimento che non dovrebbe essere certo un contratto a sancire – il che vale sia per le coppie omosessuali che per quelle etero – e che, soprattutto, nessuno si propone di impedire.

Emmanuel Raffaele

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1 commento

Martino 25 Maggio 2016 - 11:12

Tranquilli, aboliremo tutta questa merda. Se non ci riusciremo noi, è perché il potere lo prenderanno i musulmani. Allora non solo aboliranno il matrimonio tra culattoni, ma i culattoni stessi. A colpi di pietre.

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