Roma, 11 lug – Nell’incontro avvenuto il 18 giugno scorso tra i rappresentanti dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, ed il ministro dell’Economia Padoan è stato presentato un documento che elenca una serie di penalizzazioni che le banche italiane subirebbero rispetto agli istituti di credito dell’eurozona. In particolare viene evidenziato come l’Italia sia l’unico paese della moneta comune nel quale non sia possibile prevedere commissioni per l’estinzione anticipata dei finanziamenti per l’acquisto di un’abitazione.
Tramite il c.d. “decreto Bersani” , convertito poi nella legge n. 40 del 2007, il legislatore introdusse una serie di novità volte a rivedere i rapporti tra banca e cliente cercando di conferire a quest’ultimo una serie di maggiori tutele e benefici.
Tra le novità introdotte dalla nuova legislazione quelle di maggiore rilievo per il consumatore riguardarono appunto l’estinzione anticipata del finanziamento, la cancellazione dell’ipoteca e la surrogazione del creditore (ovvero la c.d. “portabilità” del mutuo).
Estinzione anticipata
Per i contratti di mutuo stipulati dopo il 02.02.2007 non è possibile l’applicazione di penali nel caso in cui il consumatore decidesse di rimborsare (sia interamente che parzialmente) il finanziamento prima della naturale scadenza del contratto; ossia l’istituto di credito non può richiedere una somma aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire.
Per i contratti stipulati prima di tale data le penali di risoluzione anticipata sono ridotte in misura di quanto stabilito da un accordo siglato tra ABI ed alcune associazioni dei consumatori.
Cancellazione dell’ipoteca
La procedura necessaria per la cancellazione delle garanzie ipotecarie è stata snellita sensibilmente; una volta avvenuta l’estinzione del mutuo l’istituto di credito è obbligato entro 30 giorni ad effettuare la relativa comunicazione al competente registro immobiliare senza onere alcuno a carico del cliente.
Non è quindi più necessario stipulare l’ atto notarile (con i relativi costi) nel quale si incaricava il notaio di procedere all’estinzione dei vari gravami.
Surrogazione del creditore iniziale
La c.d. “portabilità” del mutuo consiste nella possibilità del cliente di sostituire la banca originaria con la quale ha stipulato il mutuo con una nuova (che potrebbe proporre condizioni migliori) mantenendo in essere l’ipoteca già costituita.
Alla luce di quanto esposto dall’associazione dei bancari occorre evidenziare che si il decreto “Bersani” ha introdotto delle novità che in alcuni casi possono essere un onere per gli istituti di credito, ma lo ha fatto in un contesto nel quale i rapporti di forza tra banca e cliente sono nettamente sbilanciati a discapito di quest’ultimo.
Inoltre facendo una panoramica a livello europeo possiamo notare delle evidenti disparità applicate ai finanziamenti per l’acquisto di una casa che vanno tutte a discapito dei clienti italiani. Se in Germania, in Austria oppure in Spagna il tasso di interesse risulta inferiore al 3% (addirittura il 1,99% in Finlandia) in Italia la media si ferma al 4,05% riuscendo a fare meglio solo del Portogallo che si attesta al 4,40% (dati Sole24Ore aggiornati a dicembre 2013). Facendo un esempio pratico: un milanese che intende restituire in 20 anni un importo di 130.000 Euro si ritrova a dover sborsare circa il 20,4% in più rispetto ad un abitante di Helsinki.
Per il momento agli italiani non resta che aspettare le decisioni in merito del governo, anche se gli ultimi provvedimenti in tema di anatocismo non lasciano molto ben sperare.
Luca Repentaglia
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