Home » Quello che la Boldrini non sa sulla possibilità di "sciogliere i movimenti fascisti"

Quello che la Boldrini non sa sulla possibilità di "sciogliere i movimenti fascisti"

by La Redazione
0 commento

Roma, 20 feb – Un fastidioso rumore fa da colonna sonora per questa campagna elettorale: l’antifascismo. Improvvisamente rispolverato e divenuto imperativo categorico, forse come mai era successo nella vita politica italiana. Che sia soltanto per giustificare la mancanza di contenuti di una sinistra allo sbando o la scusa per devastare intere città o il pretesto per comprimere l’agibilità politica degli avversari, il dato preoccupante è che l’intera campagna elettorale è intossicata da questa improvvisa recrudescenza. Si estorcono dichiarazioni di ripudio del Fascismo, altrimenti non si concedono spazi pubblici, si tenta di impedire con la forza le manifestazioni degli avversari, si invoca la scioglimento di quei movimenti che, rispolverando una odiosa espressione, non farebbero parte dell’arco costituzionale. Insomma, ascoltando questo sguaiato coro, è improcrastinabile un intervento per fronteggiare una emergenza democratica.
Ma cosa dicono davvero tutti i provvedimenti normativi che si occupano, in vario modo, di fronteggiare il “pericolo fascista”? Quando un movimento può essere sciolto? E, soprattutto, in questo momento, quale è il pericolo per la democrazia che merita davvero di essere fronteggiato con la sanzione penale?
La Legge Scelba è molto chiara, tanto che si può davvero dubitare della conoscenza delle sue norme da parte di chi le invoca quotidianamente.
Il punto di partenza è l’art. 3, in base al quale per disporre lo scioglimento è necessario che sia accertato con sentenza che un movimento ha posto in essere una condotta di riorganizzazione del Partito Fascista. Competente a decidere è il Ministro dell’interno, che deve prima consultare il Consiglio del ministri. Un procedimento piuttosto complesso e delicato, che richiede presupposti di fatto ben precisi. Innanzitutto, perché la condotta rilevante è descritta in maniera ben chiara: l’art. 1 dice che si ha riorganizzazione quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Per dirla in altri termini, è necessario che questi aggregati di persone rifiutino le regole del gioco democratico, in modo sistematico e violento. In secondo luogo, perché si richiede un accertamento piuttosto approfondito: è l’autorità giudiziaria che deve accertare, rispettando le regole di un giusto processo, che davvero sono stati compiuti atti di una gravità tale da porre in pericolo l’ordinamento costituzionale. Infine, perché è prevista anche l’assunzione, da parte dell’esecutivo, di una precisa responsabilità politica. E’ vero che il terzo comma dell’art. 3 prevede anche una ipotesi di scioglimento più celere, in casi di straordinaria necessità e urgenza, ma anche qui non si può prescindere da un accertamento sulla commissione di condotte di ricostituzione del Partito Fascista, così come si impone l’assunzione di una precisa responsabilità dell’esecutivo, visto che il provvedimento è adottato con decreto legge. Per dirla in breve: nonostante il pericolo fascista, allorquando si diede attuazione alla dodicesima disposizione transitoria, poteva essere ben più concreto di oggi, il legislatore si preoccupò di accompagnare l’emanazione di un provvedimento così importante con numerose garanzie. Identica impostazione è contenuta nell’art. 7 della Legge Mancino, che, sintetizzando estremamente, collega la sospensione e lo scioglimento delle associazioni a un accertamento giudiziale.
Stupisce, allora, che oggi venga prospettata l’applicazione di queste norme soltanto per raggranellare un pugno di voti e ricompattare un’area politica sconquassata.
Ma quello che lascia ancora più perplessi è il fatto che un provvedimento simile viene invocato contro movimenti che, invece, accettano e rispettano le regole della Costituzione. E, magari, devono anche sopportare i continui tentativi di aggressione di coloro che, invocando la Legge fondamentale dello Stato, pretendono di impedire l’esercizio dei diritti costituzionali. Perché la situazione che si presenta agli occhi di tutti è quella di continui e gravissimi disordini scatenati per impedire ai candidati di CasaPound Italia di parlare nelle piazze e far conoscere il loro programma politico.
Da qui, allora, una provocazione: provate a vedere se la Legge Scelba, la Legge Mancino o qualsiasi altro provvedimento di questo tipo possono davvero applicarsi a CasaPound, ma nello stesso momento, date una letta anche all’art. 294 del codice penale, che punisce la violenza e la minaccia utilizzata per impedire l’esercizio di un diritto politico. Forse vi accorgerete, finalmente, che il pericolo per la Costituzione arriva da un’altra parte.
A.S.G.A.R.

You may also like

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

Newsletter

Iscriviti alla newsletter



© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati