Roma, 6 mar – Come noto, non solo dai giornali che leggiamo ma anche dalle nostre stesse bollette di casa, nel difficile momento storico che stiamo vivendo da anni ormai – a causa della diffusione del Covid-19 e di tutte le sue conseguenze – non si è fatto attendere anche il temuto rincaro dei prezzi dell’energia e del gas. Un fenomeno che trova le sue origini nelle cause più disparate: dall’organizzazione dei mercati, con dinamiche non imprevedibili e colpevolmente sottovalutate – a seguito dei ribassi dovuti alla pandemia ci si doveva aspettare che la ripresa dell’economia sarebbe partita proprio con l’aumento dei prezzi delle materie prime – alla inadeguatezza delle misure adottate dal governo. E che perciò non pare destinato ad essere passeggero.
Caro bollette luce e gas: una visuale più ampia
È una situazione che pertanto impone una visuale più ampia, che consideri gli effetti che tale evento produce nei confronti non solo dei consumatori ma dei fornitori stessi. Innanzitutto, ci si interroga sulla legittimità o meno del fornitore, in conseguenza dell’aumento del prezzo della materia prima energia/gas, di modificare unilateralmente il corrispettivo stabilito nel contratto originariamente stipulato col cliente. Non è certo un segreto che l’ambito della fornitura dei pubblici servizi non sia scevro dall’uso di pratiche commerciali scorrette, vietate, sanzionate e classificate dal Codice del consumo come ingannevoli (perché contengono informazioni non corrispondenti al vero o fuorvianti, tali da indurre in errore il consumatore) o aggressive (perché limitano la libertà di scelta del consumatore o comunque determinano nel consumatore una posizione di soccombenza rispetto al professionista).
Queste definizioni, tuttavia, non sembrerebbero riconducibili alla modifica contrattuale operata dal venditore e consistente nell’aumento del prezzo di fornitura rispetto a quello originariamente sottoscritto, se quest’ultimo fosse conseguenza di un aumento dei prezzi sul mercato. Vero è che, seppur i riverberi della dinamicità dei prezzi di mercato pesino inevitabilmente sulle bollette dei clienti, i venditori non possono trovare giustificazione alla propria condotta in un mero richiamo nel contratto di fornitura alla volatilità dei prezzi dell’energia e del gas sul mercato. Tralasciando per un attimo il consolidato parere secondo cui, ora che i prezzi dell’energia e del gas hanno raggiunto i massimi storici, risulta più conveniente essere serviti nel mercato libero (in cui è possibile stipulare un’offerta a prezzo fisso, rispetto ai servizi di ultima istanza, in cui, invece, il prezzo rimane in balia degli andamenti di mercato), vanno analizzati gli strumenti di tutela eventualmente esistenti a favore del cliente secondo la normativa di riferimento, nonché la loro reale efficacia.
A proposito di ius variandi
Nel Codice civile, la conclusione e la modifica dei termini contrattuali rispondono ad una logica meramente consensuale. È quindi sufficiente che si raggiunga un accordo tra le parti per modificare il contratto. Esiste però anche il cosiddetto ius variandi, ossia il diritto di modificare unilateralmente un contratto già definito, che farebbe quindi presumerne il legittimo esercizio da parte del fornitore in caso di caro bollette per effetto dell’estrema dinamicità dei prezzi delle materie prime sul mercato. Tuttavia, l’articolazione di tale diritto è differentemente disciplinata a seconda che il contratto sia stipulato tra professionisti o tra un professionista ed un consumatore. Nel primo caso, laddove il contratto contenga una clausola di ius variandi, lo stesso resterebbe comunque valido, purché sia rispettata la forma. Diverso, invece, è il secondo caso in cui lo ius variandi è considerato alla stregua di una clausola vessatoria e, pertanto, necessita di doppia sottoscrizione da parte del consumatore per essere valido ed efficace.
Bollette, normative e strumenti esistenti
Tuttavia, la normativa generale di riferimento civilistica trova applicazione solo se non espressamente derogata dal Codice del consumo o da disposizioni più favorevoli per il consumatore. Quindi, nella fornitura di energia vi è una regolazione dei rapporti tra contraenti tale per cui i consumatori, in quanto parti “deboli”, possano godere di maggior tutela. Infatti, il Codice del consumo detta delle regole molto stringenti per la predisposizione dei documenti contrattuali e precontrattuali di fornitura. Tale rigidità è stata recepita anche nella normativa di settore: il Codice di condotta commerciale, per esempio, disciplina le modalità e i termini di preavviso delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche contrattuali, il cui mancato rispetto da parte del venditore comporta la corresponsione di un indennizzo nei confronti del cliente, ribadendo comunque un diritto al recesso opzionabile da quest’ultimo liberamente e in qualsiasi momento. Sul tema è intervenuto a favore del cliente anche il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
In conclusione, benché la volatilità dei prezzi di mercato dell’energia e del gas – inevitabilmente incidente sui corrispettivi pagati dai clienti – legittimi gli operatori ad adeguare conseguentemente i prezzi di fornitura in rialzo -modificando unilateralmente le condizioni economiche contrattuali originariamente stipulate col cliente senza che nella condotta così posta in essere si ravvisi una pratica commerciale scorretta – vi sono degli strumenti posti dalle normative di settore, nazionali ed europee, a tutela del consumatore, affinché questi risulti sempre previamente informato delle variazioni, consapevole delle relative conseguenze e libero di recedere dal contratto in qualsiasi momento per avventurarsi in una nuova contrattazione più economicamente vantaggiosa.
Serve un nuovo piano energetico
Ma la vera domanda è: basteranno? A parer di chi scrive, di fronte al caro bollette resta ferma la denuncia all’inerzia dell’attuale potere esecutivo e legislativo che, per assolvere al generico dovere di tutela nei confronti del consumatore, si limita a ridurre temporaneamente una quota di oneri che concorrono a formulare il prezzo finale delle commodities e a imporre al venditore una mole spropositata di ulteriori obblighi informativi verso il cliente, non sempre perspicace nella comprensione degli avvisi, inoltrati così invano. A tali obblighi, per di più, conseguono poi implementazioni operative e servizi di vendita che hanno comunque un costo, riversato sul cliente.
Insomma, forse al posto di giocare a fare i primi della classe con l’Ue al G20 o alla Cop26, dovremmo riflettere sul fallimento delle proposte finora varate contro il caro energia e avere il coraggio di investire in un nuovo piano nazionale energetico che riveda il ruolo dello Stato e del mercato nella tanto discussa transizione.
Alessandra Tripodi – Asgar
3 comments
[…] Caro bollette: una visuale più ampia e la necessità di un… […]
[…] quanto riguarda il caro bollette, arriva il bonus sociale elettricità e gas. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore […]
[…] quanto riguarda il caro bollette, arriva il bonus sociale elettricità e gas. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore […]