Roma, 29 apr – Il prossimo 31 maggio 17 milioni di elettori sono chiamati alle urne, per votare il governo di sette regioni italiane: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
Il sistema elettorale cambia però da regione a regione: la potestà legislativa introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, ha consentito infatti di apportare modifiche alla Legge Tatarella, che dal 1995 regolava il sistema elettorale nelle regioni a statuto ordinario.
Le differenze principali riguardano il ballottaggio (previsto solo in Toscana), i premi di maggioranza, le soglie di sbarramento, la possibilità del voto disgiunto.
Campania: la legge elettorale campana prevede un turno unico, senza ballottaggio: il candidato che prende più voti è eletto Presidente. È previsto un premio di maggioranza, che consente al candidato eletto di raggiungere almeno il 60% dei seggi del Consiglio regionale. Inoltre, si vota attraverso le preferenze: ne possono essere espresse due, ma nel rispetto della parità di genere, altrimenti la seconda viene annullata. La soglia di sbarramento è fissata al 3% per le liste collegate al candidato che non raggiunge il 10%.
Liguria: anche qui è previsto un turno unico. Si possono esprimere due voti: uno alla lista regionale e uno alla lista provinciale (il voto può anche essere disgiunto). L’elettore può poi esprimere una preferenza ad uno dei candidati delle liste provinciali, scrivendo nome e cognome del candidato a fianco al simbolo della lista. Nonostante un lungo dibattito per modificare la legge elettorale, è residuata la lista bloccata.
Marche: la legge elettorale marchigiana è stata modificata nel marzo scorso. È previsto anche in questa regione il turno unico. Il Presidente della regione è eletto direttamente con sistema maggioritario, mentre gli altri seggi sono assegnati con sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza. Dei 31 seggi del Consiglio Regionale, uno va al presidente e uno al candidato sconfitto con più voti. I restanti 29 sono così spartiti: se la coalizione vincente ottiene il 40% dei voti, ha 18 seggi; se ottiene tra il 37% e il 40% dei voti, ha 17 seggi; se ottiene tra il 34% e il 37% dei voti, ha 16 seggi. Al di sotto del 34% di voti ricevuti, i seggi vengono assegnati con criteri proporzionali. È prevista la soglia di sbarramento al 5%, o inferiore al 5% se all’interno della coalizione una lista circoscrizionale ha raggiunto il 3%.
Puglia: la legge elettorale pugliese è stata modificata nel febbraio scorso. Prevede un turno unico e un premio di maggioranza variabile: se la coalizione vincente supera il 40% dei voti, ottiene 29 seggi (sui 50 totali); se riceve tra il 35% e il 40% dei voti, ottiene 28 seggi; se ottiene meno del 35% dei voti, ha 27 seggi. La soglia di sbarramento è fissata all’8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole. Mentre la soglia per le singole liste che si presentano in coalizione è del 4%.
Toscana: la legge elettorale toscana, detta ‘Toscanellum’, è del 2014. La nuova legge prevede un doppio turno: nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% delle preferenze, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le liste sono bloccate: è possibile esprimere due preferenze, marcando una croce sul nome prescelto. Come in Campania, nelle preferenze è garantita la parità di genere: quindi, se la prima preferenza è per un candidato uomo, la seconda dovrà essere espressa per una candidata donna (o viceversa).
Il premio di maggioranza va a chi vince e prende il 60% dei seggi se raggiunge il 45% dei voti al primo turno, oppure prende il 57,7% dei seggi se raggiunge il 40 o 45% dei voti validi nel primo turno di votazione.
Sono poi previsti i seguenti sbarramenti: 10% per le coalizioni di partito, 5% per le liste non coalizzate e 3% per le liste all’interno di coalizioni.
Umbria: la legge elettorale è stata modificata negli ultimi giorni. È previsto un turno unico: vince il candidato che ottiene più voti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la legge umbra ripropone i vizi del Porcellum: il 60% dei seggi andranno alla lista vincente ma senza alcuna soglia minima di voti. Non è ammesso il voto disgiunto: non si possono votare liste diverse rispetto a quelle del candidato presidente che si intende votare. Infine, si vota con il metodo delle preferenze ed è prevista la doppia preferenza di genere. La legge fissa anche una quota massima di spesa elettorale: 100mila euro per i candidati presidenti e 25mila per i candidati consiglieri.
Veneto: anche in questa regione non è previsto il ballottaggio. in Veneto ci sono state importanti modifiche alla legge elettorale del 2010. Sono previste le preferenze: gli elettori potranno indicare sulla scheda elettorale sia per il Presidente sia per i membri del Consiglio regionale. È previsto un premio di maggioranza: se la coalizione raggiunge almeno il 50% dei voti avrà il 60% dei seggi; se raggiunge un numero di voti compreso tra il 50% e il 40% avrà il 57,5% dei seggi; se ha ottenuto meno del 40% dei voti, avrà il 55% dei seggi. La soglia di sbarramento è stata innalzata e fissata al 5% per tutte le coalizioni.
Ettore Maltempo