Roma, 1 ott – Brutte notizie per chi arrotonda con le mance: la Cassazione dice che è giusto che ci si paghino le tasse. Secondo la Suprema corte sarebbero un reddito percepito grazie al rapporto di lavoro e pertanto soggetto a tassazione. La decisione della Cassazione accoglie dunque il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, in Sardegna. Il lavoratore in questione in un anno aveva guadagnato circa 84mila euro soltanto in mance.
Cassazione: sulle mance si devono pagare le tasse
La Corte di Cassazione nel decidere si è basata sull’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi. Il quale prevede una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente. Pertanto non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Insomma, secondo la definizione di reddito da lavoro in vigore rientrano in questa voce tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro. In sostanza anche le mance che, anche quando non sono ricevute direttamente dal datore di lavoro, hanno origine dal rapporto subordinato. E pertanto costituiscono un’entrata “sulla cui percezione il dipendente – scrive la Corte – può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento”. Le mance ricevute con regolarità sono insomma un compenso a tutti gli effetti. Quindi vanno tassate (se dichiarate, ovviamente).
Le maxi mance del dipendente dell’albergo di lusso
Partendo da questo principio, dunque i giudici di legittimità, con la sentenza 26512 depositata ieri, accolgono il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro il capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda. Secondo il fisco, le generose mance dei facoltosi clienti avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84mila euro in un solo anno. Soldi che l’Agenzia delle entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato. In nero, insomma.
La causa con l’Agenzia delle entrate
Contro l’accusa di evasione il contribuente si era rivolto ai giudici, sottolineando che l’Agenzia delle entrate non poteva contare su nessuna norma a sostegno della sua tesi. La Commissione tributaria regionale si era trovata d’accordo con il lavoratore. Secondo i giudici tributari, sulla base de Testo unico delle imposte sui redditi, le regalìe non potevano essere considerate tassabili. Questo perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente. Una conclusione motivata dalla natura aleatoria delle mance e dal fatto che le elargizioni arrivavano direttamente dal cliente. Senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
La Suprema corte ribalta tutto
Ma la Cassazione invece è di parere contrario: le mance vanno dichiarate e bisogna pagarci sopra le tasse. “Le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”. E’ la motivazione della Suprema corte. Una decisione, quella della Cassazione, che arriva malgrado la circolare n.3/2018 dell’Agenzia delle entrate escluda dalla tassazione le donazioni di modico valore, richiamando l’articolo 783 del Codice civile. Certo è che le donazioni in questione forse non erano proprio di modico valore.
Adolfo Spezzaferro
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Qualcosa non funziona.