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Perché un referendum sul green pass è quasi impossibile (purtroppo)

by La Redazione
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referendum green pass, impossibile

Roma, 21 set – E’ possibile un referendum sul green pass? E sugli altri provvedimenti del governo? Vediamolo nel dettaglio.

Che le coincidenze non esistano si sa. Forse i più ingenui potranno credere che si tratti solo di una sfortunata serie di eventi o una incredibile congiunzione astrale. Ma quello che è ormai chiaro è che i nostri politici sono tutto fuorché degli sprovveduti. Ed è da questa considerazione che è necessario partire per spiegare quello che sta succedendo in questo particolare frangente storico. Da un lato abbiamo una legislazione d’urgenza che limita in maniera significativa le libertà personali delle persone. Dall’altro abbiamo una normativa che impedisce agli italiani di esprimere un giudizio con l’uso degli strumenti di democrazia diretta. A cosa stiamo facendo riferimento? Al referendum previsto dall’art. 75 della Costituzione e disciplinato dalla legge 352 del 1970.

Cosa prevede la normativa

Come molti sapranno, all’interno della Costituzione esistono delle norme che consentono al popolo di esprimersi direttamente su alcune questioni legislative. Tra queste, una delle norme più importanti è l’art. 75 della Costituzione secondo il quale “è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. La disciplina applicativa della norma è invece prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Non è in questa sede che faremo un’analisi normativa ma richiamiamo semplicemente l’attenzione su due articoli in particolare e tra poco capirete perché. L’art. 31 stabilisce che “non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime”. L’art. 32, invece, stabilisce che “salvo il disposto dell’articolo precedente (quindi in aggiunta a quanto disposto dall’art. 31 ndr), le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre”.

Referendum sul green pass? Praticamente impossibile

Fin qui, i più avvezzi alle leggi avranno già capito il punto del discorso: chiunque voglia proporre un referendum abrogativo deve farlo entro e non oltre il 30 settembre 2021.

E se non ce la dovesse fare a raccogliere 500.000 firme entro questa data? Quale sarebbe la prossima data utile? Teoricamente sarebbe il 1 gennaio 2022 ma, come abbiamo visto, l’art. 31 stabilisce che “non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere” pertanto si passerebbe a piè pari al 2023. Ma anche qui ci sarebbe un bel problema perché, sempre l’art. 31, stabilisce che “nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali”.

E qui le cose si complicano perché probabilmente non ci sarebbe alcuna finestra disponibile per richiedere un referendum prima del 2024. Quindi è possibile intanto raccogliere le firme per presentarle non appena possibile? Anche questa opzione è esclusa perché l’art. 28 è chiaro nello specificare che i moduli vanno depositati “entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli”.

Il problema e le coincidenze

Ora che la questione normativa è chiara, è necessario arrivare però al punto. Perché tutto sto malloppo noioso per spiegare il contenuto di una legge? Perché proprio in questo periodo vengono approvati i decreti relativi al green pass o le leggi di conversione dei primi decreti emanati ad agosto. Si può pensare che sia un caso che il nostro legislatore abbia deciso di approvare questa normativa proprio ora? Sì, si può, ma si rischierebbe di essere ingenui come premesso all’inizio di questo articolo. È evidente che approvare norme liberticide e impopolari proprio in questo periodo garantisce al Governo di procedere senza che chicchessia possa obiettare sul piano istituzionale. In buona sostanza il manovratore non può essere disturbato.

Sicuramente rimarrebbe la piazza per esprimere il dissenso popolare. Ma se un comitato referendario volesse sottoporre queste normative a referendum sarebbe, di fatto, espropriato da questo diritto. Tutto normale? In qualsiasi altra circostanza, questa normativa non costituirebbe un problema. Ma in questo periodo storico particolare in cui il popolo è già stato privato della possibilità di scegliere (indirettamente) il capo del governo, sarebbe meglio che un parlamento – che non rispecchia ormai da molto tempo la maggioranza del Paese – non sfruttasse queste finestre per agire indisturbato.

Francesco Currai

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3 comments

Sergio Pacillo 21 Settembre 2021 - 12:01

Purtroppo la maggior parte delle persone si sente protetta dal green-pass.
Il referendum potrebbe diventare un boomerang.
Il green-pass va abolito e basta
.

Reply
Evar 21 Settembre 2021 - 3:14

MA PERCHÈ AVETE TOLTO L’UTILE INDICATORE NUMERO COMMENTI? RIPRISTINATELO, PLEASE!
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Reply
Prof. Massimo Sconvolto 23 Settembre 2021 - 12:11

Se anche chi non dovrebbe essere ignorante lo è…

Cit. da https://associazioneeuropalibera.wordpress.com/2021/09/19/4346-referendum-no-green-pass-come-funziona-e-dove-votare/

“Dell’elenco degli organizzatori fanno parte l’avvocato Olga Milanese, del Foro di Salerno; il professor Luca Marini, docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, già vice presidente del Comitato nazionale per la Bioetica, e il professor Francesco Benozzo, docente di Filologia romanza all’Università di Bologna.

Nella seconda lista (quella dei garanti) troviamo invece i seguenti nomi: professor Paolo Sceusa, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione; professor Ugo Mattei, docente di diritto civile all’Università di Torino; professor Alberto Contri, ex presidente della Fondazione Pubblicità progresso e Carlo Freccero, giornalista ed ex consigliere di amministrazione della Rai.”

Ma cazzo! (cit. De Falco)
Avete i paraocchi??
Anziché attaccarvi all’art. 75 Costituzione rischiando che sia un boomerang perché probabilmente neanche si raggiungerà il quorum il boomerang fatelo lanciare ai politici ex art. 71 c. 2 Costituzione

Una legge può essere emendata o abrogata anche con provvedimento legislativo successivo, mica esiste solo il referendum abrogativo!

Le firme necessarie sono un decimo rispetto al referendum, basta un articolo “… si intendono abrogati …” non decade in quanto in caso di passaggio di legislatura viene riassunto automaticamente e il boomerang lo prendono i politici (chi sarà contrario) così prima delle prossime elezioni politiche gli elettori sapranno chi è veramente paraculo e chi no e voteranno un po’ più “informati”.

Prima che vada in porto la riforma dell’art. 71 stesso.

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